Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić
Under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe, Ms Marija Pejčinović Burić

Redazione

Lo sconto di pena come equa riparazione: la Corte sul caso Chiarello c. Germania.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’Articolo 6 § 1 CEDU poiché la riparazione ricevuta per l’eccessiva durata di un procedimento penale a suo carico, consistita in una decurtazione della pena detentiva soggetta a sospensione, non sarebbe stata equa e soddisfacente.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in data 20.06.2019, si è espressa sull’affaire Chiarello c. Germania (no. 497/17); la questione involge il diritto a un equo processo, cui è dedicato un intero modulo del Corso Robert Schuman 2019.

Di seguito, proponiamo una sintetica esposizione del fatto e del diritto.

Il fatto

Il Sig. Chiarello aveva riportato in primo grado una condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, sospesa con messa alla prova, per poi venire assolto dinanzi al Tribunale regionale.

Il Pubblico Ministero propose quindi impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello, la quale rimise a sua volta il processo al Tribunale Regionale: in tale grado di giudizio, il ricorrente fu condannato alla pena di otto mesi di reclusione, pur vedendosi ancora accordato il beneficio della sospensione con messa alla prova.

Contestualmente, tuttavia, il Tribunale Regionale statuì che, nell’ipotesi in cui la sospensione fosse stata revocata, tre degli otto mesi di pena detentiva sarebbero stati da considerarsi come “già espiati” proprio in considerazione dell’irragionevole durata del processo in questione.

Il successivo appello proposto dal ricorrente fu rigettato, così come la questione di legittimità sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale Federale tedesca.

Sulla violazione dell’art. 6 § 1

La Corte, preso atto che il ricorrente non è stato sottoposto a custodia cautelare o a misure restrittive “tradizionali”, ancorché riconosciuta l’inattività giurisdizionale interna da gennaio 2013 a febbraio 2015, ha ritenuto le tempistiche processuali in linea con la nozione di “termine ragionevole” di cui all’art. 6 § 1 CEDU.

In particolare, è stato osservato come il Tribunale Regionale abbia fornito, in ultima analisi, una soluzione adeguata al problema dell’eccessiva durata del procedimento a carico del Sig. Chiarello: la compensazione di condanna corrisposta in favore di quest’ultimo si configura come riparazione equa e soddisfacente nella misura in cui la pena detentiva, in caso di revoca della sospensione, verrebbe diminuita da otto a cinque mesi.

Ad avviso della Corte, dunque, la decurtazione di tre mesi di reclusione dalla pena costituisce una forma di riparazione equa e soddisfacente rispetto alla’irragionevole durata del processo penale patito dal ricorrente.

Non è conseguentemente ravvisabile alcuna violazione dell’art. 6 CEDU.