La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo torna a dirimere contrasti interni sull’applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione, attraverso lo strumento del ricorso ex lege Pinto (L. 89/2001), stabilendo che l’intervento degli eredi nel procedimento di durata irragionevole o in corso del ricorso Pinto non riduce la durata da quantificare come “irragionevole”, né, tantomeno, riduce l’indennizzo dovuto agli eredi.
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 gennaio 2023 – Ricorsi nn. 37301/17 e altri 3 – Causa Montalto e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA MONTALTO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 37301/17 e altri 3 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
12 gennaio 2023
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Montalto e altri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da: Krzysztof Wojtyczek, Presidente, Ivana Jelić, Erik Wennerström, giudici, e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni, dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 8 dicembre 2022, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
IN FATTO - L’elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
- Riguardo al ricorso n.44130/17, il procedimento nazionale è stato instaurato dal Sig. A. Lorello, coniuge della ricorrente. Il Sig. Lorello è deceduto in data 25 dicembre 1998. In data 28 febbraio 2002 la ricorrente, Sig.ra A. Di Lorenzo, ha manifestato l’intenzione di proseguire il procedimento nazionale in qualità di erede.
- Riguardo al ricorso n. 2524/20), i procedimenti nazionali e il procedimento ai sensi della Legge “Pinto” sono stati instaurati dal Sig. C. Giustiniani. Il procedimento ai sensi della Legge “Pinto” è terminato in data 11 giugno 2019. Il Sig. Giustiniani è deceduto tre settimane dopo. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato depositato dai suoi eredi in proprio (si veda la tabella allegata).
- Tutti i ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva durata dei procedimenti civili. Hanno sollevato anche un’altra doglianza ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni nazionali.
IN DIRITTO
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI - Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA ECCESSIVA DURATA DEI PROCEDIMENTI CIVILI - I ricorrenti hanno lamentato principalmente che la durata dei procedimenti civili in questione era stata incompatibile con il requisito del “termine ragionevole” Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il quale recita come segue: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile entro un termine ragionevole (…)”
- Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non fossero più “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, delle asserite violazioni dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto l’importo concesso quale risarcimento a livello nazionale era ragionevole e conforme ai pertinenti criteri stabiliti dal legislatore.
- Riguardo al ricorso n. 44130/17, il Governo ha sostenuto anche che il periodo di cui tenere conto avrebbe dovuto iniziare a decorrere dall’intervento del ricorrente nel procedimento principale in qualità di erede.
- Riguardo alla qualità di vittima dei ricorrenti, la Corte ritiene che alla luce della giurisprudenza della Corte l’equa soddisfazione accordata ai ricorrenti a livello nazionale non possa essere considerata sufficiente (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 205-06 e 214-15, CEDU 2006‑V; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 86-98, CEDU 2006‑V; Garino c.Italia (dec.), n. 16605/03, 16641/03 e 16644/03, 18 maggio 2006). Conseguentemente, i ricorrenti possono tuttora proclamarsi “vittime” della violazione del requisito del “termine ragionevole” e l’eccezione formulata dal Governo deve pertanto essere respinta (si veda Cocchiarella, sopra citata, §§ 69-83).
- Quanto alla sua seconda eccezione relativa al ricorso n. 44130/17, la Corte osserva che il decesso del coniuge della ricorrente non aveva dato luogo a un’interruzione del procedimento. La Corte rinvia alla sentenza che ha pronunciato nella causa di principio Cocchiarella (sopra citata, § 47 e § 113), nella quale ha rigettato la medesima eccezione e ha chiarito che, se il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di proseguire il procedimento principale in qualità di erede, egli poteva lamentare l’intera durata del procedimento. Essa respinge pertanto l’eccezione sollevata dal Governo e dichiara i ricorsi ricevibili.
- Quanto al merito, la Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità pertinenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).
- Nella causa di principio Cocchiarella (sopra citata) la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all’eccessiva durata dei procedimenti civili.
- Passando al caso di specie, dopo aver esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.
- Tali doglianze rivelano pertanto la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA - I ricorrenti hanno presentato un’altra doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni nazionali ai sensi della Legge “Pinto” (si veda la tabella allegata).
- Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne disponibili.
- Quanto all’eccezione sollevata del Governo connessa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte rinvia alla sua sentenza pronunciata nella causa Gaglione e altri (nn. 45867/07 e 69 altri, § 22, 21 dicembre 2010), nella quale ha rigettato un’analoga eccezione relativa al mancato esaurimento. La Corte rigetta pertanto l’eccezione sollevata dal Governo nel caso di specie.
- La Corte rileva inoltre che la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- Dopo aver esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, anche al riguardo la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione sul merito della doglianza. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della mancata esecuzione o della tardiva esecuzione delle decisioni nazionali definitive a favore dei ricorrenti (si veda Gaglione e altri, sopra citata, §§ 40 e 45).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE - L’articolo 41 della Convenzione prevede: “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
- La Corte ribadisce che una sentenza con la quale essa constata la violazione della Convenzione impone allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di fare cessare la violazione e ripararne le conseguenze in modo da ripristinare nella misura possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).
- Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Cocchiarella, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- La Corte ritiene inoltre che lo Stato convenuto debba eseguire le decisioni nazionali di cui alla Legge “Pinto” che non sono state ancora eseguite.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Ritiene che i presenti ricorsi rivelino la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione concernente l’eccessiva durata dei procedimenti civili;
- Ritiene che vi sia stata violazione della Convenzione in ordine alle altre doglianze sollevata ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte (si veda la tabella allegata);
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con i mezzi appropriati, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni nazionali pendenti indicate nella tabella allegata.
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, gli importi indicati nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 12 gennaio 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni