La Corte EDU ha escluso la violazione dell’art. 6 § 2 della Convenzione qualora la decisione del giudice contabile – nel caso di specie , rappresentato dalla Corte dei Conti – di condanna al pagamento del risarcimento per danno all’immagine subito da una pubblica amministrazione ad opera di un amministratore non sia basata su fatti o non utilizzi espressioni da cui desumere l’affermazione della colpevolezza penale del ricorrente – la vicenda penale de quo si concludeva con proscioglimento per prescrizione -.
Con la innanzi richiamata sentenza la CEDU ha, quindi, riaffermato la valenza meramente risarcitoria del danno all’immagine, sancendo, inoltre, che la giurisdizione del giudice contabile non realizzerebbe un inammissibile bis in idem considerata l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale. Di fatti, la quantificazione del danno effettuata dal giudice contabile è stabilito in via equitativa a dispetto di quanto avviene per le sanzioni pecuniarie, quantificate, in genere, in misura fissa.