Il Responsabile del Network europeo Jean Monnet “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems” e Presidente, della “Association internationale du droit de la mer”, interverrà al Corso Robert Schuman 2019 sulla questione migranti nel Mediterraneo.
A conclusione della prima settimana di lezioni a Strasburgo ed a poche settimane di distanza dall’audizione resa nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, il nostro Direttore Scientifico, Prof. Giuseppe Cataldi, fornirà dal punto di vista del diritto interno, dell’Unione europea e del diritto internazionale l’inquadramento giuridico della questione del transito nel Mediterraneo dei migranti.
Verranno esaminate nel dettaglio le recenti vicende delle navi Aquarius, Lifeline, Maersk, Diciotti, Open Arms, Sea Watch 3 nell’ottica della corretta applicazione delle regole di diritto del mare e del rispetto dei diritti umani per tutte le persone coinvolte, ed in particolare per gli aspiranti allo status di rifugiato.
Saranno oggetto di approfondimento, alla luce delle decisioni politiche adottate e della normativa in vigore e in via di approvazione, le questioni, in particolare, della “chiusura dei porti”, del concetto di “luogo sicuro di sbarco”, dell’applicazione delle cd. “regole di Dublino” dell’Unione europea e dei relativi limiti.
Di seguito, pubblichiamo un breve abstract del testo dell’Audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
La versione integrale del documento sarà distribuita come materiale didattico del Corso Robert Schuman 2019.
L’art. 1 inserisce nell’articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 1-ter con il quale si attribuisce al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli dalla legge, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando ritenga necessario impedire il c.d. “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, lettera g), della legge n. 689/1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982 (UNCLOS da qui in poi) e ratificata dall’Italia nel 1994.
Il diritto di passaggio inoffensivo, codificato negli articoli 17 e ss. UNCLOS (sul quale sia consentito, per approfondimenti, il rinvio al nostro volume “Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale”, Milano, Giuffré, 1990), consiste nel diritto di ogni Stato di poter transitare con le sue navi (private e pubbliche) attraverso il mare territoriale straniero purché tale transito sia inoffensivo, non turbi cioè “la pace, il buon ordine e la sicurezza” dello Stato costiero. Ciò è quanto previsto nell’art. 19, primo comma, UNCLOS, riproduttivo della stessa norma contenuta nell’articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale. Nel secondo comma, tuttavia, l’art. 19 UNCLOS contempla, a differenza di quanto era stato previsto nel 1958, un elenco di attività la cui commissione da parte della nave straniera rende automaticamente “non inoffensivo” il suo passaggio. Una delle attività è quella citata nell’art. 1 del decreto in esame, e cioè “il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero”.